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SERVIZI  PROPOSTI

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GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

  • ITER DI CONNESSIONE IMPIANTO AL GESTORE DI RETE (ordinario e semplificato)

  • ISTRUTTORIE A PORTALE del GSE (es. Scambio sul Posto / RID)

  • ISTRUTTORIA PER CAMBIO DI TITOLARITA'

  • ANALISI DATI DI PRODUZIONE

  • VERIFICHE STRUMENTALI DIRETTAMENTE SU IMPIANTI FV

  • TERMOGRAFIA AD INFRAROSSI

  • VERIFICA DISPOSITIVI DI INTERFACCIA in MT (CEI 0-16) e BT (CEI 0-21)

  • VERIFICA CONTATORI MID (taratura periodica per Agenzia delle Dogane)

  • COMUNICAZIONE FUEL MIX

  • PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CONSUMO all'Agenzia delle Dogane

  • COMUNICAZIONE ANTI MAFIA AL GSE (d. lgs. 159/2011)

  • PRATICA DI ADEGUAMENTO alla DELIBERA 243/2013/R/eel

  • PRATICA DI ADEGUAMENTO alla DELIBERA 421/2014/R/eel (tele-distacco)

  • PRATICA DI ADEGUAMENTO alla DELIBERA 595/2014/R/eel (telelettura contatori)

  • PRATICA DI VERIFICA SPI alla DELIBERA 786/2016/R/eel (verifiche periodiche dispositivi di interfaccia CEI 0-21 / CEI 0-16)

  • PRATICA per CONSEGUIMENTO QUALIFICA SEU

  • GESTIONE ESTENSIONE GARANZIE INVERTER

  • ANALISI SISTEMI DI ACCUMULO

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Professionista PARTNER KNX

 

KNX è oggi lo standard mondiale della domotica (smart home), aperto, conforme alle principali normative europee ed internazionali, che consente la gestione automatizzata e decentralizzata degli impianti tecnologici di un’ampia tipologia di strutture: edifici commerciali, industrie, uffici, abitazioni, locali pubblici, scuole e tante altre ancora. Il sistema KNX si inserisce naturalmente nel filone concettuale dell’edilizia più evoluta, attenta ai principi dello sviluppo sostenibile, che vede nel servizio alla persona e nel comfort il valore aggiunto e imprescindibile della costruzione moderna, innovativa, sicura.

KNX può essere utilizzato in tutte le possibili applicazioni e funzioni per il controllo delle abitazioni e degli edifici: dall’illuminazione al controllo delle serrande; alla sicurezza; al monitoraggio del riscaldamento, dell’aerazione e dell’aria condizionata; al controllo idrico e degli allarmi; alla gestione energetica; alla gestione di contatori di energia elettrica ed elettrodomestici, di impianti audio ecc...

KNX migliora il comfort e la sicurezza e contribuisce fortemente al risparmio energetico (sino al 50% per il controllo dell’illuminazione e del riscaldamento) ed all’impatto sull’ambiente. KNX può essere utilizzato sia negli edifici nuovi sia in quelli preesistenti. Le installazioni KNX possono essere facilmente ampliate ed adattate secondo le nuove esigenze, in poco tempo e con investimenti finanziari minimi (es: quando subentrano nuovi inquilini in un edificio commerciale).

KNX può essere installato sia in piccole abitazioni di uso familiare sia in grossi edifici (uffici, alberghi, centri conferenza, ospedali, scuole, grandi magazzini, aeroporti...).

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ENERGY EFFICIENCY - EN 15232

 

La norma EN15232 è la base di partenza per l’implementazione dell’Efficienza Energetica Attiva negli Edifici.
In particolare, questa norma introduce una classificazione in 4 classi di efficienza energetica delle funzioni di controllo degli impianti tecnici degli edifici, nonché due metodi di calcolo (uno dettagliato ed uno semplificato) per stimare l’impatto dei sistemi di automazione e controllo sulle prestazioni energetiche degli edifici.
Classe A “HIGH ENERGY PERFORMANCE”: corrisponde a sistemi BAC e TBM “ad alte prestazioni energetiche” cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto;
Classe B “ADVANCED”: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
Classe C “STANDARD” (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) “tradizionali”, eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
Classe D “NON ENERGY EFFICIENT”: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico.

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PROTEZIONE da FULMINI

 

Valutazione del rischio dovuto al fulmine

Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305 dove è richiesta obbligatoriamente la redazione di relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio dovuta al fulmine (la precedente edizione era del 2006).
Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate.
Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro che deve provvedere per legge all’aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Per verificare se è obbligatorio adottare misure di protezione o per verificare la rispondenza degli impianti parafulmini esistenti alla nuova Norma CEI 81-10 è necessario eseguire la preliminare “valutazione del rischio dovuto al fulmine”.

 

Obbligo di aggiornamento della relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio dovuto al fulmine

L’art. 17 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) obbliga il datore di lavoro ad effettuare  “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”.L’art. 84 del dlgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) specifica che “il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”.La Norma CEI 81-10 indica che “la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305/2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa”.Le valutazioni del rischio fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma CEI 62305 devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08) il quale afferma:”La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei  rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali” (art. 29, comma 3).Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro e non l’impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. Il datore di lavoro che non aggiorna l’analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000 € a 4000 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.

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